Decreto
Legislativo
22 maggio 1999, n.
185. Attuazione
della direttiva
97/7/CE relativa
alla protezione dei
consumatori in
materia di contratti
a distanza.
Organo emanante:
Il Presidente
della Repubblica
G.U. Repubblica
Italiana: 21-06-1999
N.143
Decreto
Legislativo
22 maggio 1999, n.
185.
Attuazione della
direttiva 97/7/CE
relativa alla
protezione dei
consumatori in
materia di contratti
a distanza.
Il Presidente
della Repubblica
• Visti gli articoli
76 e 87 della
Costituzione;
• Vista la direttiva
97/7/CE del
Parlamento europeo e
del Consiglio del 20
maggio 1997,
riguardante la
protezione dei
consumatori in
materia di contratti
a distanza;
• Vista la legge 24
aprile 1998, n. 128;
• Visto il decreto
legislativo 15
gennaio 1992, n. 50;
• Visto l'articolo
14 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
• Viste le
deliberazioni del
Consiglio dei
Ministri, adottate
nelle riunioni del
14 e del 21 maggio
1999;
Sulla proposta dei
Ministri per le
politiche
comunitarie e
dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, di
concerto con i
Ministri degli
affari esteri, di
grazia e giustizia e
del tesoro, del
bilancio e della
programmazione
economica;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
- Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto si
intende per:
a) contratto a
distanza: il
contratto avente per
oggetto beni o
servizi stipulato
tra un fornitore e
un consumatore
nell'ambito di un
sistema di vendita o
di prestazione di
servizi a distanza
organizzato dal
fornitore che, per
tale contratto,
impiega
esclusivamente una o
più tecniche di
comunicazione a
distanza fino alla
conclusione del
contratto, compresa
la conclusione del
contratto stesso;
b) consumatore: la
persona fisica che,
in relazione ai
contratti di cui
alla lettera a),
agisce per scopi non
riferibili
all'attività
professionale
eventualmente
svolta;
c) fornitore: la
persona fisica o
giuridica che nei
contratti a distanza
agisce nel quadro
della sua attività
professionale;
d) tecnica di
comunicazione a
distanza: qualunque
mezzo che, senza la
presenza fisica e
simultanea del
fornitore e del
consumatore, possa
impiegarsi per la
conclusione del
contratto tra le
dette parti;
un elenco indicativo
delle tecniche
contemplate dal
presente decreto è
riportato
nell'allegato I;
e) operatore di
tecnica di
comunicazione: la
persona fisica o
giuridica, pubblica
o privata, la cui
attività
professionale
consiste nel mettere
a disposizione dei
fornitori una o più
tecniche di
comunicazione a
distanza.
Art. 2.
- Campo di
applicazione
1. Il presente
decreto si applica
ai contratti a
distanza, esclusi i
contratti:
a) relativi ai
servizi finanziari,
un elenco indicativo
dei quali è
riportato
nell'allegato II;
b) conclusi tramite
distributori
automatici o locali
commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli
operatori delle
telecomunicazioni
impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla
costruzione e alla
vendita o ad altri
diritti relativi a
beni immobili, con
esclusione della
locazione;
e) conclusi in
occasione di una
vendita all'asta.
Art. 3.
- Informazioni per
il consumatore
1. In tempo utile,
prima della
conclusione di
qualsiasi contratto
a distanza, il
consumatore deve
ricevere le seguenti
informazioni:
a) identità del
fornitore e, in caso
di contratti che
prevedono il
pagamento
anticipato,
l'indirizzo del
fornitore;
b) caratteristiche
essenziali del bene
o del servizio;
c) prezzo del bene o
del servizio,
comprese tutte le
tasse o le imposte;
d) spese di
consegna;
e) modalità del
pagamento, della
consegna del bene o
della prestazione
del servizio e di
ogni altra forma di
esecuzione del
contratto;
f) esistenza del
diritto di recesso o
di esclusione dello
stesso ai sensi
dell'articolo 5,
comma 3;
g) modalità e tempi
di restituzione o di
ritiro del bene in
caso di esercizio
del diritto di
recesso;
h) costo
dell'utilizzo della
tecnica di
comunicazione a
distanza, quando è
calcolato su una
base diversa dalla
tariffa di base;
i) durata della
validità
dell'offerta e del
prezzo;
l) durata minima del
contratto in caso di
contratti per la
fornitura di
prodotti o la
prestazione di
servizi ad
esecuzione
continuata o
periodica.
2. Le informazioni
di cui al comma 1,
il cui scopo
commerciale deve
essere
inequivocabile,
devono essere
fornite in modo
chiaro e
comprensibile, con
ogni mezzo adeguato
alla tecnica di
comunicazione a
distanza impiegata,
osservando in
particolare i
principi di buona
fede e di lealtà in
materia di
transazioni
commerciali,
valutati alla
stregua delle
esigenze di
protezione delle
categorie di
consumatori
particolarmente
vulnerabili.
3. In caso di
comunicazioni
telefoniche,
l'identità del
fornitore e lo scopo
commerciale della
telefonata devono
essere dichiarati in
modo inequivocabile
all'inizio della
conversazione con il
consumatore, a pena
di nullità del
contratto.
4. Nel caso di
utilizzazione di
tecniche che
consentono una
comunicazione
individuale, le
informazioni di cui
al comma 1 sono
fornite, ove il
consumatore lo
richieda, in lingua
italiana. In tal
caso, sono fornite
nella stessa lingua
anche la conferma e
le ulteriori
informazioni di cui
all'articolo 4.
Art. 4.
- Conferma scritta
delle informazioni
1. Il consumatore
deve ricevere
conferma per
iscritto o, a sua
scelta, su altro
supporto duraturo a
sua disposizione ed
a lui accessibile,
di tutte le
informazioni
previste
dall'articolo 3,
comma 1, prima od al
momento della
esecuzione del
contratto. Entro
tale momento e nelle
stesse forme devono
comunque essere
fornite al
consumatore anche le
seguenti
informazioni:
a) un'informazione
sulle condizioni e
le modalità di
esercizio del
diritto di recesso
ai sensi
dell'articolo 5,
inclusi i casi di
cui all'articolo 5,
comma 2;
b) l'indirizzo
geografico della
sede del fornitore a
cui il consumatore
può presentare
reclami;
c) le informazioni
sui servizi di
assistenza e sulle
garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di
recesso dal
contratto in caso di
durata indeterminata
o superiore ad un
anno.
2. Le disposizioni
di cui al presente
articolo non si
applicano ai servizi
la cui esecuzione è
effettuata mediante
una tecnica di
comunicazione a
distanza, qualora i
detti servizi siano
forniti in un'unica
soluzione e siano
fatturati
dall'operatore della
tecnica di
comunicazione. Anche
in tale caso il
consumatore deve
poter disporre
dell'indirizzo
geografico della
sede del fornitore
cui poter presentare
reclami.
Art. 5.
- Esercizio del
diritto di recesso
1. Il consumatore ha
diritto di recedere
da qualunque
contratto a
distanza, senza
alcuna penalità e
senza specificarne
il motivo, entro il
termine di dieci
giorni lavorativi
decorrente:
a) per i beni, dal
giorno del loro
ricevimento da parte
del consumatore ove
siano stati
soddisfatti gli
obblighi di cui
all'articolo 4 o dal
giorno in cui questi
ultimi siano stati
soddisfatti, qualora
ciò avvenga dopo la
conclusione del
contratto purché non
oltre il termine di
tre mesi dalla
conclusione stessa;
b) per i servizi,
dal giorno della
conclusione del
contratto o dal
giorno in cui siano
stati soddisfatti
gli obblighi di cui
all'articolo 4,
qualora ciò avvenga
dopo la conclusione
del contratto purché
non oltre il termine
di tre mesi dalla
conclusione stessa.
2. Nel caso in cui
il fornitore non
abbia soddisfatto
gli obblighi di cui
all'articolo 4, il
termine per
l'esercizio del
diritto di recesso è
di tre mesi e
decorre:
a) per i beni, dal
giorno del loro
ricevimento da parte
del consumatore;
b) per i servizi,
dal giorno della
conclusione del
contratto.
3. Salvo diverso
accordo tra le
parti, il
consumatore non può
esercitare il
diritto di recesso
previsto ai commi 1
e 2 per i contratti:
a) di fornitura di
servizi la cui
esecuzione sia
iniziata, con
l'accordo del
consumatore, prima
della scadenza del
termine di sette
giorni previsto dal
comma 1;
b) di fornitura di
beni o servizi il
cui prezzo è legato
a fluttuazioni dei
tassi del mercato
finanziario che il
fornitore non è in
grado di
controllare;
c) di fornitura di
beni confezionati su
misura o chiaramente
personalizzati o
che, per loro
natura, non possono
essere rispediti o
rischiano di
deteriorarsi o
alterarsi
rapidamente;
d) di fornitura di
prodotti audiovisivi
o di software
informatici
sigillati, aperti
dal consumatore;
e) di fornitura di
giornali, periodici
e riviste;
f) di servizi di
scommesse e
lotterie.
4. Il diritto di
recesso si esercita
con l'invio, entro
il termine previsto,
di una comunicazione
scritta
all'indirizzo
geografico della
sede del fornitore
mediante lettera
raccomandata con
avviso di
ricevimento. La
comunicazione può
essere inviata,
entro lo stesso
termine, anche
mediante telegramma,
telex e facsimile, a
condizione che sia
confermata mediante
lettera raccomandata
con avviso di
ricevimento entro le
48 ore successive.
5. Qualora sia
avvenuta la consegna
del bene il
consumatore è tenuto
a restituirlo o a
metterlo a
disposizione del
fornitore o della
persona da questi
designata, secondo
le modalità ed i
tempi previsti dal
contratto. Il
termine per la
restituzione del
bene non può
comunque essere
inferiore a dieci
giorni lavorativi
decorrenti dalla
data del ricevimento
del bene.
6. Le uniche spese
dovute dal
consumatore per
l'esercizio del
diritto di recesso a
norma del presente
articolo sono le
spese dirette di
restituzione del
bene al mittente,
ove espressamente
previsto dal
contratto a
distanza.
7. Se il diritto di
recesso è esercitato
dal consumatore
conformemente alle
disposizioni del
presente articolo,
il fornitore è
tenuto al rimborso
delle somme versate
dal consumatore. Il
rimborso deve
avvenire
gratuitamente, nel
minor tempo
possibile e in ogni
caso entro trenta
giorni dalla data in
cui il fornitore è
venuto a conoscenza
dell'esercizio del
diritto di recesso
da parte del
consumatore.
8. Qualora il prezzo
di un bene o di un
servizio, oggetto di
un contratto a
distanza, sia
interamente o
parzialmente coperto
da un credito
concesso al
consumatore, dal
fornitore ovvero da
terzi in base ad un
accordo tra questi e
il fornitore, il
contratto di credito
si intende risolto
di diritto, senza
alcuna penalità, nel
caso in cui il
consumatore eserciti
il diritto di
recesso
conformemente alle
disposizioni di cui
ai precedenti commi.
E' fatto obbligo al
fornitore di
comunicare al terzo
concedente il
credito l'avvenuto
esercizio del
diritto di recesso
da parte del
consumatore. Le
somme eventualmente
versate dal terzo
che ha concesso il
credito a pagamento
del bene o del
servizio fino al
momento in cui ha
conoscenza
dell'avvenuto
esercizio del
diritto di recesso
da parte del
consumatore sono
rimborsate al terzo
dal fornitore, senza
alcuna penalità,
fatta salva la
corresponsione degli
interessi legali
maturati.
Art. 6.
- Esecuzione del
contratto
1. Salvo diverso
accordo tra le
parti, il fornitore
deve eseguire
l'ordinazione entro
trenta giorni a
decorrere dal giorno
successivo a quello
in cui il
consumatore ha
trasmesso
l'ordinazione al
fornitore.
2. In caso di
mancata esecuzione
dell'ordinazione da
parte del fornitore,
dovuta alla
indisponibilità,
anche temporanea,
del bene o del
servizio richiesto,
il fornitore, entro
il termine di cui al
comma 1, informa il
consumatore, secondo
le modalità di cui
all'articolo 4,
comma 1, e provvede
al rimborso delle
somme eventualmente
già corrisposte per
il pagamento della
fornitura.
Salvo consenso del
consumatore, da
esprimersi prima o
al momento della
conclusione del
contratto, il
fornitore non può
adempiere eseguendo
una fornitura
diversa da quella
pattuita, anche se
di valore e qualità
equivalenti o
superiori.
Art. 7.
- Esclusioni
1. Gli articoli 3,
4, 5 e il comma 1
dell'articolo 6 non
si applicano:
a) ai contratti di
fornitura di generi
alimentari, di
bevande o di altri
beni per uso
domestico di consumo
corrente forniti al
domicilio del
consumatore, al suo
luogo di residenza o
al suo luogo di
lavoro, da
distributori che
effettuano giri
frequenti e
regolari;
b) ai contratti di
fornitura di servizi
relativi
all'alloggio, ai
trasporti, alla
ristorazione, al
tempo libero, quando
all'atto della
conclusione del
contratto il
fornitore si impegna
a fornire tali
prestazioni ad una
data determinata o
in un periodo
prestabilito.
Art. 8.
- Pagamento mediante
carta
1. Il consumatore
può effettuare il
pagamento mediante
carta ove ciò sia
previsto tra le
modalità di
pagamento, da
comunicare al
consumatore al sensi
dell'articolo 3,
comma 1, lettera e),
del presente decreto
legislativo.
2. L'istituto di
emissione della
carta di pagamento
riaccredita al
consumatore i
pagamenti dei quali
questi dimostri
l'eccedenza rispetto
al prezzo pattuito
ovvero
l'effettuazione
mediante l'uso
fraudolento della
propria carta di
pagamento da parte
del fornitore o di
un terzo, fatta
salva l'applicazione
dell'articolo 12 del
decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991,
n. 197. L'istituto
di emissione della
carta di pagamento
ha diritto di
addebitare al
fornitore le somme
riaccreditate al
consumatore.
Art. 9.
- Fornitura non
richiesta
1. E' vietata la
fornitura di beni o
servizi al
consumatore in
mancanza di una sua
previa ordinazione
nel caso in cui la
fornitura comporti
una richiesta di
pagamento.
2. Il consumatore
non è tenuto ad
alcuna prestazione
corrispettiva in
caso di fornitura
non richiesta. In
ogni caso, la
mancata risposta non
significa consenso.
Art. 10.
- Limiti all'impiego
di talune tecniche
di comunicazione a
distanza
1. L'impiego da
parte di un
fornitore del
telefono, della
posta elettronica di
sistemi
automatizzati di
chiamata senza
l'intervento di un
operatore o di fax,
richiede il consenso
del consumatore.
2. Tecniche di
comunicazione a
distanza diverse da
quelle di cui al
comma 1, qualora
consentano una
comunicazione
individuale, possono
essere impiegate dal
fornitore se il
consumatore non si
dichiara
esplicitamente
contrario.
Art. 11.
- Irrinunciabilità
dei diritti
1. I diritti
attribuiti al
consumatore dal
presente decreto
legislativo sono
irrinunciabili. E'
nulla ogni
pattuizione in
contrasto con le
disposizioni del
presente decreto.
2. Ove le parti
abbiano scelto di
applicare al
contratto una
legislazione diversa
da quella italiana,
al consumatore
devono comunque
essere riconosciute
le condizioni di
tutela previste dal
presente decreto
legislativo.
Art. 12.
- Sanzioni
1. Fatta salva
l'applicazione della
legge penale qualora
il fatto costituisca
reato, il fornitore
che contravviene
alle norme di cui
agli articoli 3, 4,
6, 9 e 10 del
presente decreto
legislativo, ovvero
che ostacola
l'esercizio del
diritto di recesso
da parte del
consumatore secondo
le modalità di cui
all'articolo 5 o non
rimborsa al
consumatore le somme
da questi
eventualmente
pagate, è punito con
la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire
un milione a lire
dieci milioni.
2. Nei casi di
particolare gravità
o di recidiva, i
limiti minimo e
massimo della
sanzione indicata al
comma 1 sono
raddoppiati.
3. Le sanzioni sono
applicate ai sensi
della legge 24
novembre 1981, n.
689. Fermo restando
quanto previsto in
ordine ai poteri di
accertamento degli
ufficiali e degli
agenti di polizia
giudiziaria
dall'articolo 13
della predetta legge
24 novembre 1981, n.
689,
all'accertamento
delle violazioni
provvedono, di
ufficio o su
denunzia, gli organi
di polizia
amministrativa. Il
rapporto previsto
dall'articolo 17
della legge 24
novembre 1981, n.
689, è presentato
all'ufficio
provinciale
dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato
della provincia in
cui vi è la
residenza o la sede
legale
dell'operatore
commerciale.
Art. 13.
- Azioni collettive
1. In relazione alle
disposizioni del
presente decreto
legislativo, le
associazioni dei
consumatori e degli
utenti sono
legittimate ad agire
a tutela degli
interessi collettivi
dei consumatori, ai
sensi dell'articolo
3 della legge 30
luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
- Foro competente
1. Per le
controversie civili
inerenti
all'applicazione del
presente decreto
legislativo la
competenza
territoriale
inderogabile è del
giudice del luogo di
residenza o di
domicilio del
consumatore, se
ubicati nel
territorio dello
Stato.
Art. 15.
- Disposizioni
transitorie e finali
1. Il contratto a
distanza deve
contenere il
riferimento al
presente decreto
legislativo.
2. Fino alla
emanazione di un
testo unico di
coordinamento delle
disposizioni di cui
al presente decreto
legislativo con la
disciplina recata
dal decreto
legislativo 15
gennaio 1992, n. 50,
alle forme speciali
di vendita previste
dall'articolo 9 del
decreto legislativo
15 gennaio 1992, n.
50, e dagli articoli
18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo
1998, n. 114, si
applicano le
disposizioni più
favorevoli per il
consumatore
contenute nel
presente decreto
legislativo.
3. Il presente
decreto legislativo
entra in vigore
centoventi giorni
dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Il presente decreto,
munito del sigillo
dello Stato, sarà
inserito nella
Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarlo
e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 22
maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente
del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro per
le politiche
comunitarie
Bersani, Ministro
dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato
Dini, Ministro degli
affari esteri
Diliberto, Ministro
di grazia e
giustizia
Amato, Ministro del
tesoro, del bilancio
e della
programmazione
economica
Visto, il
Guardasigilli:
DILIBERTO
Allegato I
Tecniche di
comunicazione di cui
all'articolo 1,
comma 1, lettera d):
• Stampati senza
indirizzo;
• Stampati con
indirizzo;
• Lettera circolare;
• Pubblicità stampa
con buono d'ordine;
• Catalogo;
• Telefono con
intervento di un
operatore;
• Telefono senza
intervento di un
operatore
(dispositivo
automatico di
chiamata,
audiotext);
• Radio;
• Videotelefono
(telefono con
immagine);
• Teletext
(microcomputer,
schermo di
televisore) con
tastiera o schermo
sensibile al tatto;
• Posta elettronica;
• Fax;
• Televisore,
(teleacquisto,
televendita).
Allegato II
• Servizi finanziari
di cui all'articolo
2, comma 1, lettera
a):
• Servizi
d'investimento;
• Operazioni di
assicurazione e di
riassicurazione;
• Servizi bancari;
• Operazioni
riguardanti fondi di
pensione;
• Servizi
riguardanti
operazioni a termine
o di opzione.
Tali servizi
comprendono in
particolare:
• i servizi di
investimento di cui
all'allegato della
direttiva 93/22/CEE,
i servizi di società
di investimenti
collettivi;
• i servizi che
rientrano nelle
attività che
beneficiano del
riconoscimento
reciproco di cui si
applica l'allegato
della seconda
direttiva
89/646/CEE;
• le operazioni che
rientrano nelle
attività di
assicurazione e
riassicurazione di
cui: all'articolo 1
della direttiva
73/239/CEE;
• all'allegato della
direttiva
79/267/CEE;
• alla direttiva
64/225/CEE;
• alle direttive
92/49/CEE e
92/96/CEE.
Note
Avvertenza: il testo
delle note qui
pubblicato è stato
redatto
dall'amministrazione
competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, comma
3, del testo unico
delle disposizioni
sulla promulgazione
delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del
Presidente della
Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine
di facilitare la
lettura delle
disposizioni di
legge alle quali è
operato il rinvio.
Restano invariati il
valore e l'efficacia
degli atti
legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE
vengono forniti gli
estremi di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
delle Comunità
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
• L'art. 76 della
Costituzione
stabilisce che
l'esercizio della
funzione legislativa
non può essere
delegato al Governo
se non con
determinazione di
principi e criteri
direttivi e soltanto
per tempo limitato e
per oggetti
definiti.
• L'art. 87 della
Costituzione
conferisce, tra
l'altro, al
Presidente della
Repubblica il potere
di promulgare le
leggi e di emanare i
decreti aventi
valore di legge ed i
regolamenti.
• La direttiva
97/7/CE è pubblicata
in G.U.C.E.
• La legge 24 aprile
1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per
l'adempimento di
obblighi derivanti
dalla appartenenza
dell'Italia alle
Comunità europee.
(Legge comunitaria
1995-1997)".
• Il decreto
legislativo 15
gennaio 1992, n. 50,
reca: "Attuazione
della direttiva
85/577/CEE in
materia di contratti
negoziati fuori dei
locali commerciali".
• La legge 23 agosto
1988, n. 400, reca:
"Disciplina
dell'attività di
Governo e
ordinamento della
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri".
Note all'art. 8:
Si riporta il testo
dell'art. 12 del
decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991,
n. 197, recante
"Provvedimenti
urgenti per limitare
l'uso del contante e
dei titoli al
portatore nelle
transazioni e
prevenire
l'utilizzazione del
sistema finanziario
a scopo di
riciclaggio":
« Art. 12 (Carte
di credito, di
pagamento e
documenti che
abilitano al
prelievo di
denaro
contante). - 1.
Chiunque, al
fine di trarne
profitto per sé
o per altri,
indebitamente
utilizza, non
essendone
titolare, carte
di credito o di
pagamento,
ovvero qualsiasi
altro documento
analogo che
abiliti al
prelievo di
denaro contante
o all'acquisto
di beni o alla
prestazione di
servizi, è
punito con la
reclusione da
uno a cinque
anni e con la
multa da lire
seicentomila a
lire tre
milioni. Alla
stessa pena
soggiace chi, al
fine di trarne
profitto per sé
o per altri,
falsifica o
altera carte di
credito o di
pagamento o
qualsiasi altro
documento
analogo che
abiliti al
prelievo di
denaro contante
o all'acquisto
di beni o alla
prestazione di
servizi, ovvero
possiede, cede o
acquisisce tali
carte o
documenti di
provenienza
illecita o
comunque
falsificati o
alterati, nonché
ordini di
pagamento
prodotti con
essi».
Nota all'art. 12:
Si riporta il testo
degli articoli 13 e
17 della legge 24
novembre 1981, n.
689, recante:
"Modifiche al
sistema penale":
« Art. 13 (Atti
di
accertamento). -
Gli organi
addetti al
controllo
sull'osservanza
delle
disposizioni per
la cui
violazione è
prevista la
sanzione
amministrativa
del pagamento di
una somma di
denaro possono,
per
l'accertamento
delle violazioni
di rispettiva
competenza,
assumere
informazioni e
procedere a
ispezioni di
cose e di luoghi
diversi dalla
privata dimora,
a rilievi
segnaletici,
descrittivi e
fotografici e ad
ogni altra
operazione
tecnica.
Possono altresì
procedere al
sequestro
cautelare delle
cose che possono
formare oggetto
di confisca
amministrativa,
nei modi e con i
limiti con cui
il codice di
procedura penale
consente il
sequestro alla
polizia
giudiziaria.
E' sempre
disposto il
sequestro del
veicolo a motore
o del natante
posto in
circolazione
senza essere
coperto
dall'assicurazione
obbligatoria e
del veicolo
posto in
circolazione
senza che per lo
stesso sia stato
rilasciato il
documento di
circolazione.
All'accertamento
delle violazioni
punite con la
sanzione
amministrativa
del pagamento di
una somma di
denaro possono
procedere anche
gli ufficiali e
gli agenti di
polizia
giudiziaria, i
quali, oltre che
esercitare i
poteri indicati
nei precedenti
commi, possono
procedere,
quando non sia
possibile
acquisire
altrimenti gli
elementi di
prova, a
perquisizioni in
luoghi diversi
dalla privata
dimora, previa
autorizzazione
motivata del
pretore del
luogo ove le
perquisizioni
stesse dovranno
essere
effettuate. Si
applicano le
disposizioni del
primo comma
dell'art. 333 e
del primo e
secondo comma
dell'art. 334
del codice di
procedura
penale.
E' fatto salvo
l'esercizio
degli specifici
poteri di
accertamento
previsti dalle
leggi vigenti».
« Art. 17
(Obbligo del
rapporto). -
Qualora non sia
stato effettuato
il pagamento in
misura ridotta,
il funzionario o
l'agente che ha
accertato la
violazione,
salvo che
ricorra
l'ipotesi
prevista
nell'art. 24,
deve presentare
rapporto, con la
prova delle
eseguite
contestazioni o
notificazioni,
all'ufficio
periferico cui
sono demandati
attribuzioni e
compiti del
Ministero nella
cui competenza
rientra la
materia alla
quale si
riferisce la
violazione o, in
mancanza, al
prefetto.
Deve essere
presentato al
prefetto il
rapporto
relativo alle
violazioni
previste dal
testo unico
delle norme
sulla
circolazione
stradale,
approvato con
decreto del
Presidente della
Repubblica 15
giugno 1959, n.
393, dal testo
unico per la
tutela delle
strade,
approvato con
regio decreto 8
dicembre 1933,
n. 1740, e dalla
legge 20 giugno
1935, n. 1349,
sui servizi di
trasporto merci.
Nelle materie di
competenza delle
regioni e negli
altri casi, per
le funzioni
amministrative
ad esse
delegate, il
rapporto è
presentato
all'ufficio
regionale
competente.
Per le
violazioni dei
regolamenti
provinciali e
comunali il
rapporto è
presentato,
rispettivamente,
al presidente
della giunta
provinciale o al
sindaco.
L'ufficio
territorialmente
competente è
quello del luogo
in cui è stata
commessa la
violazione.
Il funzionario o
l'agente che ha
proceduto al
sequestro
previsto
dall'art. 13
deve
immediatamente
informare
l'autorità
amministrativa
competente a
norma dei
precedenti
commi,
inviandole il
processo verbale
di sequestro.
Con decreto del
Presidente della
Repubblica, su
proposta del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri, da
emanare entro
centottanta
giorni dalla
pubblicazione
della presente
legge, in
sostituzione del
decreto del
Presidente della
Repubblica 13
maggio 1976, n.
407, saranno
indicati gli
uffici
periferici dei
singoli
Ministeri,
previsti nel
primo comma,
anche per i casi
in cui leggi
precedenti
abbiano regolato
diversamente la
competenza.
Con il decreto
indicato nel
comma precedente
saranno
stabilite le
modalità
relative alla
esecuzione del
sequestro
previsto
dall'art. 13, al
trasporto ed
alla consegna
delle cose
sequestrate,
alla custodia ed
alla eventuale
alienazione o
distruzione
delle stesse;
sarà altresì
stabilita la
destinazione
delle cose
confiscate. Le
regioni, per le
materie di loro
competenza,
provvederanno
con legge nel
termine previsto
dal comma
precedente».
Note all'art. 13:
- Si riporta il
testo dell'art. 3
delle legge 30
luglio 1998, n. 281
recante: "Disciplina
dei diritti dei
consumatori e degli
utenti":
« Art. 3
(Legittimazione
ad agire). - 1.
Le associazioni
dei consumatori
e degli utenti
inserite
nell'elenco di
cui all'art. 5
sono legittimate
ad agire a
tutela degli
interessi
collettivi,
richiedendo al
giudice
competente:
a) di inibire
gli atti e i
comportamenti
lesivi degli
interessi dei
consumatori e
degli utenti;
b) di adottare
le misure idonee
a correggere o
eliminare gli
effetti dannosi
delle violazioni
accertate;
c) di ordinare
la pubblicazione
del
provvedimento su
uno o più
quotidiani a
diffusione
nazionale oppure
locale nei casi
in cui la
pubblicità del
provvedimento
può contribuire
a correggere o
eliminare gli
effetti delle
violazioni
accertate.
2. Le
associazioni di
cui al comma 1
possono
attivare, prima
del ricorso al
giudice, la
procedura di
conciliazione
dinanzi alla
camera di
commercio,
industria,
artigianato e
agricoltura
competente per
territorio a
norma dell'art.
2, comma 4,
lettera a),
della legge 29
dicembre 1993,
n. 580. La
procedura è, in
ogni caso,
definita entro
sessanta giorni.
3. Il processo
verbale di
conciliazione,
sottoscritto
dalle parti e
dal
rappresentante
della camera di
commercio,
industria,
artigianato e
agricoltura, è
depositato per
l'omologazione
nella
cancelleria
della pretura
del luogo nel
quale si è
svolto il
procedimento di
conciliazione.
4. Il pretore,
accertata la
regolarità
formale del
processo
verbale, lo
dichiara
esecutivo con
decreto. Il
verbale di
conciliazione
omologato
costituisce
titolo
esecutivo.
5. In ogni caso
l'azione di cui
al comma 1 può
essere proposta
solo dopo che
siano decorsi
quindici giorni
dalla data in
cui le
associazioni
abbiano
richiesto al
soggetto da esse
ritenuto
responsabile, a
mezzo lettera
raccomandata con
avviso di
ricevimento, la
cessazione del
comportamento
lesivo degli
interessi dei
consumatori e
degli utenti.
6. Nei casi in
cui ricorrano
giusti motivi di
urgenza,
l'azione
inibitoria si
svolge a norma
degli articoli
669-bis e
seguenti del
codice di
procedura
civile.
7. Fatte salve
le norme sulla
litispendenza,
sulla
continenza,
sulla
connessione e
sulla riunione
dei
procedimenti, le
disposizioni di
cui al presente
articolo non
precludono il
diritto ad
azioni
individuali dei
consumatori che
siano
danneggiati
dalle medesime
violazioni».
Note all'art. 15:
- Si riporta il
testo dell'art. 9
del decreto
legislativo 15
gennaio 1992, n. 50,
recante "Attuazione
della direttiva
85/577/CEE in
materia di contratti
negoziati fuori dei
locali commerciali":
« Art. 9 (Altre
forme speciali
di vendita). -
1. Le
disposizioni del
presente decreto
si applicano
anche ai
contratti
riguardanti la
fornitura di
beni o la
prestazione di
servizi,
negoziati fuori
dei locali
commerciali
sulla base di
offerte
effettuate al
pubblico tramite
il mezzo
televisivo o
altri mezzi
audiovisivi, e
finalizzate ad
una diretta
stipulazione del
contratto
stesso, nonché
ai contratti
conclusi
mediante l'uso
di strumenti
informatici e
telematici.
2. Per i
contratti di cui
al comma 1,
l'informazione
sul diritto di
cui all'art. 4
deve essere
fornita nel
corso della
presentazione
del prodotto o
del servizio
oggetto del
contratto,
compatibilmente
con le
particolari
esigenze poste
dalle
caratteristiche
dello strumento
impiegato e
dalle relative
evoluzioni
tecnologiche.
Per i contratti
negoziati sulla
base di una
offerta
effettuata
tramite il mezzo
televisivo
l'informazione
deve essere
fornita
all'inizio e nel
corso della
trasmissione
nella quale sono
contenute le
offerte.
L'informazione
di cui all'art.
5 deve essere
altresì fornita
per iscritto,
con le modalità
previste dal
comma 3 di tale
articolo, non
oltre il momento
in cui viene
effettuata la
consegna della
merce. Il
termine per
l'invio della
comunicazione,
indicato nel
precedente art.
6, decorre dalla
data di
ricevimento
della merce».
- Si riporta il
testo degli articoli
18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo
1998, n. 114,
recante "Riforma
della disciplina
relativa al settore
del commercio, a
norma dell'art. 4,
comma 4, della legge
15 marzo 1997, n.
59":
« Art. 18
(Vendita per
corrispondenza,
televisione o
altri sistemi di
comunicazione).
- 1. La vendita
al dettaglio per
corrispondenza o
tramite
televisione o
altri sistemi di
comunicazione è
soggetta a
previa
comunicazione al
comune nel quale
l'esercente ha
la residenza, se
persona fisica,
o la sede
legale.
L'attività può
essere iniziata
decorsi trenta
giorni dal
ricevimento
della
comunicazione.
2. E' vietato
inviare prodotti
al consumatore
se non a seguito
di specifica
richiesta. E'
consentito
l'invio di
campioni di
prodotti o di
omaggi, senza
spese o vincoli
per il
consumatore.
3. Nella
comunicazione di
cui al comma 1,
deve essere
dichiarata la
sussistenza del
possesso dei
requisiti di cui
all'art. 5 e il
settore
merceologico.
4. Nei casi in
cui le
operazioni di
vendita sono
effettuate
tramite
televisione,
l'emittente
televisiva deve
accertare, prima
di metterle in
onda, che il
titolare
dell'attività è
in possesso dei
requisiti
prescritti dal
presente decreto
per l'esercizio
della vendita al
dettaglio.
Durante la
trasmissione
debbono essere
indicati il nome
e la
denominazione o
la ragione
sociale e la
sede del
venditore, il
numero di
iscrizione al
registro delle
imprese ed il
numero della
partita IVA.
Agli organi di
vigilanza è
consentito il
libero accesso
al locale
indicato come
sede del
venditore.
5. Le operazioni
di vendita
all'asta
realizzate per
mezzo della
televisione o di
altri sistemi di
comunicazione
sono vietate.
6. Chi effettua
le vendite
tramite
televisione per
conto terzi deve
essere in
possesso della
licenza prevista
dall'art. 115
del testo unico
delle leggi di
pubblica
sicurezza,
approvato con
regio decreto 18
giugno 1931, n.
773.
7. Alle vendite
di cui al
presente
articolo si
applicano
altresì le
disposizioni di
cui al decreto
legislativo 15
gennaio 1992, n.
50, in materia
di contratti
negoziati fuori
dei locali
commerciali».
« Art. 19
(Vendite
effettuate
presso il
domicilio dei
consumatori). -
1. La vendita al
dettaglio o la
raccolta di
ordinativi di
acquisto presso
il domicilio dei
consumatori, è
soggetta a
previa
comunicazione al
comune nel quale
l'esercente ha
la residenza, se
persona fisica,
o la sede
legale.
2. L'attività
può essere
iniziata decorsi
trenta giorni
dal ricevimento
della
comunicazione di
cui al comma 1.
3. Nella
comunicazione
deve essere
dichiarata la
sussistenza dei
requisiti di cui
all'art. 5 e il
settore
merceologico.
4. Il soggetto
di cui al comma
1, che intende
avvalersi per
l'esercizio
dell'attività di
incaricati, ne
comunica
l'elenco
all'autorità di
pubblica
sicurezza del
luogo nel quale
ha la residenza
o la sede legale
e risponde agli
effetti civili
dell'attività
dei medesimi.
Gli incaricati
devono essere in
possesso dei
requisiti di cui
all'art. 5,
comma 2.
5. L'impresa di
cui al comma 1,
rilascia un
tesserino di
riconoscimento
alle persone
incaricate, che
deve ritirare
non appena esse
perdano i
requisiti
richiesti
dall'art. 5,
comma 2.
6. Il tesserino
di
riconoscimento
di cui al comma
5 deve essere
numerato e
aggiornato
annualmente,
deve contenere
le generalità e
la fotografia
dell'incaricato,
l'indicazione a
stampa della
sede e dei
prodotti oggetto
dell'attività
dell'impresa,
nonché del nome
del responsabile
dell'impresa
stessa, e la
firma di
quest'ultimo e
deve essere
esposto in modo
visibile durante
le operazioni di
vendita.
7. Le
disposizioni
concernenti gli
incaricati si
applicano anche
nel caso di
operazioni di
vendita a
domicilio del
consumatore
effettuate dal
commerciante
sulle aree
pubbliche in
forma
itinerante.
8. Il tesserino
di
riconoscimento
di cui ai commi
5 e 6 è
obbligatorio
anche per
l'imprenditore
che effettua
personalmente le
operazioni
disciplinate dal
presente
articolo.
9. Alle vendite
di cui al
presente
articolo si
applica altresì
la disposizione
dell'art. 18,
comma 7».
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